La nuova disciplina dell’accesso civico, introdotta dal D.lgs. 97/2016 detto anche decreto FOIA, ha esteso il diritto di chiunque a richiedere documenti, informazioni e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dalle società da esse controllate.
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La nuova disciplina dell’accesso civico, introdotta dal D.lgs. 97/2016 detto anche decreto FOIA, ha esteso il diritto di chiunque a richiedere documenti, informazioni e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dalle società da esse controllate.
In particolare è possibile distinguere tre tipi di accesso come di seguito indicato: • accesso civico semplice (comma 1 articolo 5 del D.lgs. 33/2013): è riferito esclusivamente a dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria così come previsto dal citato decreto legislativo. • accesso generalizzato (comma 2 articolo 5 del D.lgs 33/2013): è esercitabile relativamente “a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” cioè per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione. • accesso amministrativo o documentale è riferito e disciplinato dal Capo V della Legge 241/1990. La richiesta di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato non sono sottoposte ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile dell’Accesso Civico, che si pronuncia sulla stessa. Nella richiesta di accesso civico generalizzato è necessario identificare le informazioni o i documenti che si desidera ricevere. Ciò significa che eventuali richieste possono essere ritenute inammissibili se l’oggetto della richiesta è indeterminato e non sia possibile identificare la documentazione oppure la stessa risulti manifestamente irragionevole. Sempre nel caso di accesso civico generalizzato nel caso in cui la richiesta possa incidere su interessi di soggetti contro interessati è necessario che CONSORZIO DEPURAZIONE SPA ne dia comunicazione agli stessi. La richiesta di accesso amministrativo o documentale può essere effettuata solo da colui che ha un interesse diretto, concreto ed attuale in relazione ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. In relazione alle differenti tipologie di accesso, sopra richiamate, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato, in data 28 dicembre 2016, la delibera 1309 Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013 . E’ possibile inviare le richieste per posta elettronica all’indirizzo postacert@pec.depuratore.sv.it o per posta tradizionale (Via Caravaggio 1 – 17100 - SAVONA) o mediante fax al n. 019/23010260 utilizzando eventualmente uno degli specifici moduli pubblicati in relazione alla tipologia di accesso che s’intende esercitare. Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza: Silvia Quintavalla – postacert@pec.depuratore.sv.it oppure anticorruzione@depuratore.sv.it
Responsabile Accesso e Titolare del potere sostitutivo: Direttore Generale - dott. Antimo TOPI - postacert@pec.depuratore.sv.it